Il nostro statuto

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 - Denominazione e durata

L’Associazione denominata “Le ali di Camilla Associazione di Promozione Sociale” è costituita quale Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e quale Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017. La denominazione potrà essere abbreviata in “Le Ali di Camilla APS”; con l’attivazione del registro unico nazionale del terzo settore la denominazione potrà essere integrata con l’acronimo ETS con semplice delibera del Consiglio Direttivo: “Le Ali di Camilla APS ETS”.

L'Associazione ha durata fino al 31/12/2100.


ARTICOLO 2 - Sede

L’Associazione ha sede in Modena, attualmente in via Selmi 80; ogni eventuale trasferimento della sede in ambito comunale non costituisce modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’assemblea ordinaria. L’Associazione può istituire sedi secondarie con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell’Associazione.


ARTICOLO 3 - Scopi dell'Associazione

L’Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale come di seguito indicate:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, attività di interesse generale a norma dell’art. 5 D. Lgs. 3.7.2017 n°117, organizzazione e gestione di attività culturali, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale del predetto art. 5 D. Lgs 3.7.2017;

- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

L’Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, avendo il nucleo fondamentale di riferimento delle proprie attività nell’ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

Più specificamente l'Associazione ha lo scopo di supportare la ricerca scientifica nel campo dell’Epidermolisi Bollosa e di altre malattie epiteliali potenzialmente trattabili con terapie avanzate e/o medicina rigenerativa; di favorire la presa in carico sanitaria dei pazienti affetti da tali patologie, compreso l’accompagnamento e l’assistenza da parte dei familiari.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione si propone di:

- promuovere la ricerca scientifica sullo studio e sul trattamento di tali patologie, sia tramite la raccolta di finanziamenti per progetti specifici, sia favorendo la collaborazione tra i ricercatori e i contatti tra i ricercatori, il personale medico e paramedico e i pazienti;

- supportare gli enti di ricerca pubblici e privati e i centri clinici, attraverso la raccolta di finanziamenti specifici e la partecipazione a bandi di enti pubblici e privati, anche conferendo materiali e beni e mettendo a loro disposizione l’attività dei propri associati;

- supportare l’accesso dei pazienti alla ricerca e alla terapia in strutture di eccellenza situate in Emilia-Romagna o collegate a strutture operanti nella medesima regione, favorendo nel contempo la collaborazione tra i ricercatori e il personale sanitario emiliano-romagnolo e le figure di riferimento nel territorio di residenza dei pazienti;

- fornire un supporto informativo e assistenziale alle persone affette da patologie a carico degli epiteli di rivestimento e alle loro famiglie, riguardo agli sviluppi della ricerca scientifica, alle terapie e agli ausili disponibili, alla assistenza sanitaria ed economica da parte delle istituzioni pubbliche e a ogni altra circostanza utile alla convivenza quotidiana con tali patologie;

- sensibilizzare, attraverso campagne di comunicazione ed organizzazione di eventi ad hoc, l’opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e terapeutiche connesse con le patologie a carico degli epiteli di rivestimento, rappresentando le esigenze sia dei ricercatori, sia del personale medico e paramedico, sia dei pazienti e delle loro famiglie;

- divulgare le informazioni sulla corretta ricerca anche attraverso l’organizzazione e il supporto di campagne informative, convegni, eventi pubblici, al fine di promuovere e sostenere la corretta informazione scientifica contrastando le false sperimentazioni e la disinformazione scientifica;

- promuovere le raccolte di fondi, ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni, ivi compresi beni ad utilizzo del paziente (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: garze, carrozzine, plantari) e concludere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il conseguimento dei fini statutari;

- sostenere i malati affetti da patologie a carico degli epiteli di rivestimento e le loro famiglie al fine di agevolarli nella gestione della vita quotidiana o nel facilitarne il supporto nelle fasi di cura e nella fruizione dei servizi assistenziali e terapeutici legati alla patologia (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenza nelle trasferte per assistenza medica, visite specialistiche, ricoveri).

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà partecipare o collaborare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi coerenti, conformi o analoghi a quelli dell’Associazione medesima. L’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

L’Associazione potrà ai sensi dell’articolo 6 D.Lgs 117/2017 esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 D.Lgs 117/2017 purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definendone preventivamente tipologia e modalità a cura del Consiglio Direttivo.

L’Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità si avvale prevalentemente delle prestazioni personali spontanee, gratuite, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà dei soci e/o, ove consentito, degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle proprie iniziative.

Potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, qualora se ne ravvisi la necessità.

Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa in vigore, l’Associazione può compiere ogni atto e ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi.

A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fideiussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso o in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali a quelle di interesse generale di cui sopra.

E’ facoltà e diritto dell’Associazione chiedere anche giudizialmente il risarcimento del danno per la lesione dei propri interessi e per la lesione del diritto al conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 4 - Associati o Soci

Ai fini associativi, del presente statuto e dei rapporti associativi si riconosce che il termine associato e socio ha significato giuridico equivalente.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del terzo settore nonché gli enti che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e concorrono al perseguimento degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dello status di Associazione di Promozione Sociale.

L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna i soci ad osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo, a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, al rispetto delle risoluzioni adottate dai propri organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all’aspirante socio l’esito con obbligo di motivare l’eventuale rigetto della domanda di ammissione;

- dichiarare di accettare le norme dello statuto;

- versare    la    quota    di    adesione    annuale    che    viene    fissata     dal     Consiglio    Direttivo. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato può proporre, entro 30 gg., ricorso all’Assemblea dei soci che delibererà sull’accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Gli      associati      si      distinguono      in      fondatori,      ordinari,      benemeriti      e      sostenitori. I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione e che ne condividono integral- mente i principi fondanti.

I soci ordinari sono tali in funzione del versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

I soci benemeriti sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività particolar- mente significative per la vita dell’Associazione.

I soci sostenitori sono quelli che versano una quota associativa annuale multipla della quota stabilita per i soci ordinari.

Tutti gli associati, fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

- ricoprire le cariche associative;

- partecipare all’assemblea con diritto di voto.

Le persone giuridiche e gli enti sono rappresentati presso l’Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata. Nei rapporti associativi e comunque nei rapporti tra associazione e associato, ogni comunicazione indirizzata all’associato o al componente l’organo associativo, se effettuata all’indirizzo di posta elettronica o PEC comunicato all’ente, risulta valida e regolarmente inviata ad ogni effetto di legge.


ARTICOLO 5 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.

Il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente, senza ulteriore formalità, al termine dell’anno sociale in corso, ivi compresi i soci fondatori.

L’esclusione     può     essere     dichiarata     dal     Consiglio     Direttivo     nel     caso     in     cui     il     socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;

- abbia conseguito condanne penali o sia soggetto a procedimenti penali che direttamente o indirettamente possano pregiudicare l’onorabilità dell’associazione o creare danno all’immagine dell’associazione medesima;

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- se benemerito, non svolga più attività significative a favore dell’associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all’Assemblea dei soci che delibererà sull’accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.


TITOLO III - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 6 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- l’organo di controllo, se e nelle forme in cui è previsto come obbligatorio dalla normativa o se l’assemblea ritiene opportuno che venga eventualmente nominato


ARTICOLO 7 - Assemblea

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell’assemblea; l’associazione comunque è tenuta a inviare le convocazioni relative alle riunioni assembleari solo ai soci in regola con i pagamenti al momento dell’invio, tuttavia i soci potranno partecipare se prima dell’assemblea regolarizzano la propria posizione.

L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;

- approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonché, ove previsto il bilancio sociale;

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;

- approva i regolamenti interni e le loro variazioni;

- approva lo statuto e le sue modificazioni;

- nomina    il    Presidente    ed    i    membri    dell’organo    di    controllo,    nei    casi    di    cui    all’art    6;

- approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria che siano sottoposti alla sua attenzione dal consiglio direttivo;

- autorizza il consiglio direttivo a procedere alla costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri orga- nismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali.

L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell’Associazione.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano d’età del Consiglio Direttivo. L'assemblea viene convocata con avviso scritto consegnato o spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, con messaggio di posta elettronica ordinaria ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’associazione. In caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti a non meno di tre giorni.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti il presidente ed il segretario della assemblea che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente della assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della assemblea oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, anche attraverso strumenti informatici dedicati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ogni socio impedito a partecipare all’assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di tre deleghe.


ARTICOLO 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. I consiglieri vengono eletti dall’assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall’incarico, l’assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

- >redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;

- deliberare circa l’opportunità di creare comitati o gruppi di lavoro interni a cui affidare lo studio, l’organizzazione, la promozione di iniziative, attività o altro; e ne determina i rispettivi ruoli, regolamenti con potere di sciogliere le iniziative in qualsiasi momento;

- deliberare circa la possibilità di invitare al consiglio persone, senza diritto di voto, con eventuale capacità di intervento;

- >istituire e tenere i libri associativi e le scritture contabili richiesti dalla legge;

- predisporre lo schema di bilancio preventivo, consuntivo nonché, ove previsto, del bilancio sociale e procedere alla loro pubblicazione o deposito ove richiesto per legge;

- nominare al proprio interno il Presidente e, se necessario, il Vicepresidente o i Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- >nominare i soci benemeriti;

- deliberare circa la sospensione e l’esclusione dei soci;

- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;

- fissare la quota annuale e la quota multipla di adesione all’Associazione;

- provvedere agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’assemblea dei soci.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano di età convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso consegnato o spedito anche tramite email a tutti i consiglieri, ai componenti dell’organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio o consegna, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima. Il requisito di urgenza è stabilito insindacabilmente a discrezione del presidente o di chi ne fa le veci. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ai quali spetta un solo voto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- >che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argo- menti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso al più tardi nella riunione successiva e conservati agli atti.


ARTICOLO 9 - Presidente

Il Presidente, nominato dal consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell’Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o al membro del comitato direttivo più anziano.


ARTICOLO 10 - Organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art.30, commi 2 e 4, D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).

Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, c.2 c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di audio-video-telecomunicazione.

L'organo di controllo, quando nominato svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art.30, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero o autorità competente è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art.31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), salve successive modifiche e integrazioni.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

La nomina dell’organo di controllo, monocratico o collegiale, è comunque facoltativa qualora non ricorrano le condizioni di cui all’art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117; nel caso di nomina facoltativa, e salvo che l’assemblea non deliberi diversamente, l’organo di controllo non ha il compito della revisione legale, deve controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali e predisporre la relazione al bilancio annuale esprimendo il proprio motivato parere.

L’organo di controllo ha facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo. L’attività dell’organo di controllo deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali dell’organo, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 11 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- dal Fondo di dotazione che non può essere inferiore al minimo e con le caratteristiche stabilite dall’art.22 del D.Lgs 117/2017 per il conseguimento della personalità giuridica;

- dai beni mobili e immobili, anche acquisiti da lasciti e donazioni, a ciò specificamente destinati dal donante o dal disponente;

- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati anche acquisiti da lasciti e donazioni, a ciò specificamente destinati dal donante o dal disponente;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.


ARTICOLO 12 - Risorse economiche

L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;

- erogazioni liberali degli associati o di terzi;

- >eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti, di istituzioni pubbliche e private;

- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- >entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o secondarie;

- ogni altra e diversa risorsa, entrata, ricavo, contributo maturato o incassato in conformità allo statuto o alla legge.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.


ARTICOLO 13 - Bilancio d’esercizio

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio sociale considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare, entrate ed uscite laddove il bilancio venga redatto con criteri di cassa (metodo finanziario), ovvero costi e ricavi effettivamente maturati laddove il bilancio venga redatto con il criterio di competenza (metodo di competenza).

Qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell’ente è prevista la possibilità dell’utilizzo un maggior termine fino a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario

Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente alle attività di interesse generale e quella relativa alle eventuali attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art.3 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo con criteri eventualmente analoghi, ma comunque, nei limiti della legge, lasciati al consiglio direttivo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente al sostegno e finanziamento delle attività istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.


ARTICOLO 14 – Divieto di distribuzione di utili

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali come sopra previsto.

TITOLO V -NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 15 – Libri sociali e contabili

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

L’associazione deve altresì tenere i libri e le scritture contabili che siano richiesti per le attività svolte.


ARTICOLO 16 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e con le modalità preventivamente deliberate dal Consiglio direttivo e comunque secondo quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.


ARTICOLO 17 – Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.


ARTICOLO 18 – Comitati con funzioni tecniche: costituzione e compiti

Per meglio sostenere le attività dell’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo e su proposta dello stesso Consiglio Direttivo o dell’Assemblea, potranno essere nominati alcuni comitati di supporto in relazione ai seguenti o eventualmente altri argomenti: Tecnico-scientifico, Giuridico, Editoriale, Finanziario, Etico e Legale. La durata in carica dei membri è la stessa del Consiglio Direttivo.

I suddetti Comitati, ove costituiti, sono composti da almeno 3 membri, aventi competenza specifica nel settore. Il Consiglio può chiedere al Comitato Finanziario l’esame dei bilanci dei vari organismi dell’Associazione e può sottoporre alla sua attenzione ogni altra questione attinente l’amministrazione finanziaria.

I Comitati hanno il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, o altre al fine di migliorare ogni attività che l’Associazione si propone di effettuare nell’ambito dello spirito statutario.

I Comitati riferiscono al Consiglio Direttivo e, a richiesta, all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi tempo sostituire uno o più componenti dei comitati, integrarli o confermarli, o al limite sciogliere il comitato, sentito il Presidente.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 19 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20 – Disposizioni transitorie

In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore e fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo settore, l’Associazione è soggetta alla normativa pro tempore in vigore per le Associazioni Promozione Sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383 e leggi regionali vigenti). Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dalla normativa citata sono inefficaci fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo settore.


ARTICOLO 21 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


ARTICOLO 22 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato esclusivamente presente nel territorio di Modena ai sensi della vigente normativa, se previsto dalla legge. In caso di controversia giudiziaria tra associati i medesimi stabiliscono fin da ora quale unico Foro competente il Tribunale di Modena con esclusione di tutti gli altri Fori.



Aiutateci ad aiutare! Abbiamo bisogno di ciascuno di voi